Art. 25 — Statuto e regolamento organico degli enti
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Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico e' approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico del personale artistico e tecnico e' regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998
