Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 48 — Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1999 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

  • a)sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
  • b)sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
  • c)sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi";
  • c-bis)sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed, ((e' composta)):
  • a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
  • b)tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  • c)due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

6

La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 12 luglio 1999 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art48 · fonte su Normattiva