Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 48 — Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
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La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 e' composta di:
- a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- b)tre personalita' della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;
- c)due critici cinematografici, designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario. Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio. Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilira' i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualita' ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi. All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresi' le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
