Art. 48 — Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
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La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 e' composta di:
- a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- b)tre personalita' della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei; ((c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818)). 6 La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. ((Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo)). ((Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente. I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta)). 6 Per essere nominati componenti della Commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio. Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilira' i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualita' ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi. All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresi' le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto della emanazione del regolamento stesso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1975, n. 287
6La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994
