Art. 48 — Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
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E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
- a)sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
- b)sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
- c)sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi";
- c-bis)sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed, e' composta:
- a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
- b)tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- c)due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti. 35
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1975, n. 287
6La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
