Art. 55 — Programmazione televisiva e opere filmiche
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità, per mancata valutazione da parte dei giudici rimettenti della perdurante rilevanza della questione - a seguito della intervenuta abrogazione della norma censurata e della introduzione di una nuova disciplina - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche - anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma - attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. - V., sull'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, tra le più recenti, le ordinanze nn. 28/2000, 213/1999 e 162/1999. A.M.M.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 55 Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia · Art. 2 Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art55 · fonte su Normattiva