Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 55 — Programmazione televisiva e opere filmiche

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Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potra', in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la societa' concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonche' determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la societa' concessionaria dovra' programmare in rapporto a quelli di produzione straniera. I criteri per l'accertamento di nazionalita' dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari. Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a cio' non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprieta' dell'Amministrazione dello Stato o di societa' da esso controllate nonche' del personale tecnico dipendente. Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potra' promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della societa' concessionaria dei servizi televisivi.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 590/2000

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità, per mancata valutazione da parte dei giudici rimettenti della perdurante rilevanza della questione - a seguito della intervenuta abrogazione della norma censurata e della introduzione di una nuova disciplina - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche - anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma - attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. - V., sull'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, tra le più recenti, le ordinanze nn. 28/2000, 213/1999 e 162/1999. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 55 Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia · Art. 2 Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art55 · fonte su Normattiva