Art. 7 — Incentivi alla produzione
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A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004
