Art. 7 — Incentivi alla produzione
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A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, e' concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Societa' italiani, autori ed editori. Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994
