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((A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.)) Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.

Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 5 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art7 · fonte su Normattiva