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A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art7 · fonte su Normattiva