Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 3 — Amministrazione della pubblica sicurezza

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L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate:

  • a)dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;
  • b)dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
  • c)dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 aprile 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art3 · fonte su Normattiva