Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 3 — Amministrazione della pubblica sicurezza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1981 al 5 aprile 2000. Leggi il testo vigente →
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate:
- a)dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;
- b)dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
- c)dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 aprile 2000
