Art. 91 — Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali
Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.27
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395
27Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l' articolo 91 della legge 1 aprile 1981, n. 121".
Testo vigente dal 7 ottobre 1995
