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[1]La Provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni.

[2]La spesa relativa e' per un terzo a Carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla Provincia e approvato dar prefetto.

[3]Il prefetto puo' esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati e' posta a carico della Provincia.

[4]Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad emanare le norme circa la qualita' del vaccino da impiegare, le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;891~art2 · fonte del testo