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[1]Gli onorari di procuratore noi giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli d'esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla meta', quando il valore della causa e dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.

[2]Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

[3]Nei procedimenti esecutivi si avra' riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire e' minore, a quest'ultima somma.

[4]Nelle cause di valore indeterminato non si fara' luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 11/1986

    Parametro
    14 gennaio 1986

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art3 · fonte del testo