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[1]Gli onorari di procuratore noi giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli d'esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla meta', quando il valore della causa e dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.
[2]Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
[3]Nei procedimenti esecutivi si avra' riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire e' minore, a quest'ultima somma.
[4]Nelle cause di valore indeterminato non si fara' luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
