Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…
Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli onorari di procuratore noi giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli d'esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla meta', quando il valore della causa e dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.
tolto: Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
tolto: Nei procedimenti esecutivi si avra' riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire e' minore, a quest'ultima somma.
tolto: Nelle cause di valore indeterminato non si fara' luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art3 · fonte del testo