Art. 19 — Aumento degli onorari secondo il valore della causa
[1]((Gli onorati ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150000.)) ((Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000; del doppio quando supera, le L. 500.000; del triplo quando supera 1.000.000 di lire; del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.)) ((Il valore delle cause si determina a norma, dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire)).
[2]Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla, somma da distribuire se essa e' minore.
Testo vigente dal 15 gennaio 1950
