Art. 19 — Aumento degli onorari secondo il valore della causa
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[1]Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 5.000.
[2]Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 5.000; raddoppiati quando supera le lire 10.000; triplicati quando supera le lire 50.000; quadruplicati quando supera le lire 200.000.
[3]Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 200.000.
[4]Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla, somma da distribuire se essa e' minore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950
