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[1]Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio e un'indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 60 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 100 negli altri casi.

[2]Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art23 · fonte del testo