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Nel seno del Comitato provinciale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale. Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato, stesso. Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Testo in vigore dal 22 aprile 1958 al 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art15 · fonte del testo