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Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e' mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993
