Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e' mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art19 · fonte su Normattiva