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Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
- a)indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia; 3
- b)indennita' di sistemazione;
- c)indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
- d)indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
- e)contributo spese per abitazione;
- f)contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
- g)provvidenze scolastiche;
- h)indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
- i)assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
- l)indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
- m)rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62
1con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 39-vices semel comma 39) che l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpreta nel senso che il trattamento economico ivi previsto ha natura accessoria ed e' erogato per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 9 ottobre 2010
