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(( Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
- a)indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
- b)indennita' di sistemazione;
- c)indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
- d)indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
- e)contributo spese per abitazione;
- f)contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
- g)provvidenze scolastiche;
- h)indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
- i)assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
- l)indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
- m)rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62
1con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
Testo in vigore dal 15 aprile 1998 al 1 marzo 2006
