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(( Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

  • a)indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
  • b)indennita' di sistemazione;
  • c)indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
  • d)indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
  • e)contributo spese per abitazione;
  • f)contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
  • g)provvidenze scolastiche;
  • h)indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
  • i)assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
  • l)indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
  • m)rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Testo in vigore dal 15 aprile 1998 al 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998. 26 parole tolte, 43 parole aggiunte in 12 capoversi.

Al personale di cui tolto: al precedente aggiunto: all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economicotolto: , previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei …

tolto: 1aggiunto: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di aggiunto: rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;

tolto: 2aggiunto: b) indennita' di sistemazione;

tolto: 3aggiunto: c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;

tolto: 4aggiunto: d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;

tolto: 5aggiunto: e) contributo spese per abitazione;

tolto: 6aggiunto: f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

tolto: 7aggiunto: g) provvidenze scolastiche;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 8aggiunto: h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

tolto: 9) indennita' e rimborsi per cessazione dalle funzioni all'esteroaggiunto: i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;

tolto: 10aggiunto: l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti belliciaggiunto: , nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

tolto: 11aggiunto: m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui tolto: al precedente aggiunto: all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. aggiunto: 3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con tolto: quello del tesoro aggiunto: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62

    Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art4 · fonte del testo