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Al personale di cui al precedente articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

  • 1)indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di famiglia;
  • 2)indennita' di sistemazione;
  • 3)indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
  • 4)indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
  • 5)contributo spese per abitazione;
  • 6)contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
  • 7)provvidenze scolastiche;
  • 8)indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
  • 9)indennita' e rimborsi per cessazione dalle funzioni all'estero;
  • 10)indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
  • 11)rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui al precedente articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con quello del tesoro.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art4 · fonte del testo