Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Art. 19 — Censura - Organi competenti
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La censura e' inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di Servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
