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I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri, e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni, e danno all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste fossero commesse, le dette autorita' devono promuovere le sanzioni del caso, riferendone in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia. Fermo quanto e' innanzi disposto, la vigilanza dei primi presidenti delle Corti, dei presidenti dei tribunali, e dei pretori, viene esercitata con ispezioni mensili di, attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi. Nelle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari disposte dal Ministero di grazia, e giustizia, l'ispettore puo' essere autorizzato a farsi assistere da un ufficiale giudiziario della Corte di cassazione o di Corte di appello.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 febbraio 1960
