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I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri, e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni, e danno all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste fossero commesse, le dette autorita' devono promuovere le sanzioni del caso, riferendone in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia. Fermo quanto e' innanzi disposto, la vigilanza dei primi presidenti delle Corti, dei presidenti dei tribunali, e dei pretori, viene esercitata con ispezioni mensili di, attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi. ((Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello. Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori)).
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010
