Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri, e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni, e danno all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste fossero commesse, le dette autorita' devono promuovere le sanzioni del caso, riferendone in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia. Fermo quanto e' innanzi disposto, la vigilanza dei primi presidenti delle Corti, dei presidenti dei tribunali, e dei pretori, viene esercitata con ispezioni mensili di, attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi. ((Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello. Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori)).

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 febbraio 1960. 18 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… viene esercitata con ispezioni mensili di, attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi. tolto: Nelle aggiunto: Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari tolto: disposte dal Ministero di grazia, e giustizia, l'ispettore puo' essere autorizzato a farsi assistere daaggiunto: , anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario tolto: della aggiunto: addetto alla Corte di cassazione o tolto: di aggiunto: alla Corte di appelloaggiunto: . Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art105 · fonte del testo