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Nei primi sette giorni del mese di febbraio gli ufficiali giudiziari debbono depositare nell'archivio dell'ufficio giudiziario cui sono addetti i registri dell'anno precedente. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere addetto all'archivio annota la data del deposito.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
