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((Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente. L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 23 parole tolte, 47 parole aggiunte.

tolto: Nei primi sette giorni del mese di febbraio gli ufficiali giudiziari debbono depositare nell'archivio dell'ufficio giudiziario cui sono addetti i registriaggiunto: Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente. aggiunto: L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere tolto: addetto all'archivio annota la data del deposito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art106 · fonte del testo