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((Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente. L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
