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Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- 1)mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,(( o di altre leggi)) sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
- 2)con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento. Tale somma e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
