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Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 116, e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

  • a)per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 150;
  • b)per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire 300.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art115 · fonte del testo