Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

tolto: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire 40;

tolto: b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire 80. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto cambiario, il di diritto dovuto e' ridotto alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art116 · fonte del testo