Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:
tolto: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire 40;
tolto: b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire 80. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto cambiario, il di diritto dovuto e' ridotto alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art116 · fonte del testo