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All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacazione di cui al precedente art. 117, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
