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All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacazione di cui al precedente art. 117, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art118 · fonte del testo