Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la esecuzione degli atti che implicano la redazione di processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato per le esecuzione dell'atto. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire trenta. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione, deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art117 · fonte del testo