Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I diritti e le indennita' di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento. Nessuna anticipazione e' dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente art. 137.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art138 · fonte del testo