Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' ricoprire pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art25 · fonte del testo