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La percentuale sui crediti ricuperati sui campioni amministrativi e' liquidata a favore dell'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda, i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui ricuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso gli uffici del registro.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art125 · fonte del testo