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((Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e' obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e' unico custode e responsabile, la mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporne il deposito in conto corrente postale o bancario)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
