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Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e' obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico custode e responsabile di essa. In mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, alla relativa sostituzione provvede il capo dell'ufficio. Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entita', il magistrato che e' a capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre che esso sia periodicamente depositato in conto corrente presso l'ufficio postale o in conto corrente bancario. I proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario, detratte le spese e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 156, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali tra gli ufficiali giudiziari, nei limiti e con le norme di cui ai successivi articoli 128 e 129.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art127 · fonte del testo