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Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ripartizione fra gli ufficiali giudiziari viene effettuata dal dirigente secondo le norme contenute nel precedente art. 128, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto e' proposto al capo dell'ufficio stesso.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958
