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((Nella sede di Roma gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce, detraendo le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 156. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della percentuale di cui al precedente art. 124, al netto del dieci per cento per spese e delle somme dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto art. 156, primo comma n. 2. L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto e' proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalita' previsti dal terzo comma dello art. 128)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
