Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art136 · fonte del testo