Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarita' della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione. Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e puo' a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria ed al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'art. 93.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art154 · fonte del testo