Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarita' della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione. Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e puo' a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria ed al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'art. 93.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art154 · fonte del testo