Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennita' integrativa e la privazione della quota di cui agli articoli 127 e seguenti. Essa puo' durare da uno a sei mesi, salvo che la legge non disponga diversamente, ed e' inflitta, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento:
tolto: a) per recidiva nei fatti che dettero motivo a precedente ammenda o per maggiore gravita' di essi;
tolto: b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
tolto: c) per grave insubordinazione;
tolto: d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia prodotto conseguenze dannose;
tolto: e) per grave pregiudizio recato agli interessi dello Stato, anche se determinato da negligenza;
tolto: f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
tolto: g) per uso dell'ufficio a fini personali;
tolto: h) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione dei superiori o a diminuirne l'autorita';
tolto: i) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
tolto: l) per avere ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art54 · fonte del testo