Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'art. 103, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a questo ultimo le disposizioni contenute negli articoli 103 e 104.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art155 · fonte del testo