Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'art. 103, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a questo ultimo le disposizioni contenute negli articoli 103 e 104.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art155 · fonte del testo