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Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' aiutanti ufficiali giudiziari i proventi e la parte della percentuale spettante agli aiutanti medesimi devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra di loro, nei limiti e con le norme di cui ai commi successivi. Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote uguali i proventi e la parte della percentuale indicata nel precedente comma. A tal fine lo ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, nelle citta' che non siano sedi di Corti di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi distinti per voci, riscossi nel mese precedente. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente l'importo della parte percentuale dovuta agli aiutanti sui crediti recuperati dallo Stato. L'ufficiale giudiziario della Corte o del Tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo fra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello, o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto il funzionario ripartitore.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958
