Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti. L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito)).

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 178 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' aiutanti ufficiali giudiziari i proventi e la parte della percentuale spettante agli aiutanti medesimi devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra di loro, nei limiti e con le norme di cui ai commi successivi.Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti tolto: ad uffici della stessa sede, devono mettere in comunione e ripartire fra aggiunto: allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte tolto: della percentuale indicata nel precedente comma. A tal fine lo ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, nelle citta' che non siano sedi di Corti di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi distinti per voci, riscossi nel mese precedente. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente l'importo della parte percentuale dovuta agli aiutanti aggiunto: di percentuale sui crediti recuperati tolto: dallo Stato aggiunto: dall'Erario loro spettanti. L'ufficiale giudiziario tolto: della Corte o del Tribunale aggiunto: dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto tolto: e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo fra i partecipanti al ripartoaggiunto: , comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene tolto: comunicato senza indugio aggiunto: depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al tolto: primo presidente della Corte di appello, o, rispettivamente, al presidente del tribunale, aggiunto: capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito tolto: del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto il funzionario ripartitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art157 · fonte del testo