Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
tolto: 2) con la terza parte della percentuale sui crediti ricuperati dall'erario, al netto della tassa di cui allo art. 141, sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari. E' dovuta agli aiutanti che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme ricuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la terza parte delle somme medesime. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123 e degli articoli da 136 a 140. Agli aiutanti ufficiali giudiziari che per ragioni di servizio si recano fuori del comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 13°.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art156 · fonte del testo