Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II. Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo. Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 128, 129 e 142 e' calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art160 · fonte del testo