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Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le indennita', ed ogni altro emolumento ed essi corrisposto. Sono considerate come non percette le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari in eccedenza alle aliquote percentuali indicate nel comma precedente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art165 · fonte del testo